Ufficio Stato Civile

È la registrazione della popolazione per singoli eventi (nascita-matrimonio-cittadinanza-morte) nei registri di Stato Civile.

Nascita
Chi rende la dichiarazione:
– Uno qualsiasi dei due genitori, per il figlio legittimo;
– Entrambi i genitori, per il figlio naturale (o da chi intende effettuare il riconoscimento);
– Il medico o l´ostetrica che ha assistito al parto (questi diventano soggetti obbligati alla denuncia nel caso il figlio non venga riconosciuto da entrambi i genitori);
– Altra persona che ha assistito al parto.
Termini e Luoghi per rendere la dichiarazione di nascita:
– Presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita presso l´Ospedale, entro 3 giorni.
In tal caso il direttore sanitario (o il delegato) redige il verbale della dichiarazione di nascita sottoscritto dagli intervenuti che viene trasmesso, entro 10 giorni, all´ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o, qualora abbiano residenze diverse, a quello della madre.
– Presso l´Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita, entro 10 giorni;
– Presso l´Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza della madre, entro 10 giorni a cui dovrà essere presentata l´attestazione dell´avvenuta nascita rilasciata dalla Direzione sanitaria del centro di nascita.
Segue la stesura dell´atto di nascita e l´aggiornamento anagrafico dello Stato di Famiglia.

Riconoscimento
Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria, con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti di un figlio, può essere resa solo direttamente dall´interessato e può avvenire davanti all´ufficiale dello Stato Civile.
Il nostro sistema giuridico stabilisce che i figli possono essere:
– legittimi : lo status di figlio legittimo si acquista automaticamente dalla nascita quando i genitori sono uniti tra di loro in matrimonio.
–    naturali: è figlio naturale il bambino nato da genitori non coniugati e il riconoscimento può avvenire ad opera dell´uno o dell´altro genitore o di entrambi.

Attribuzione del cognome
La legge italiana, prevede:
– Per il figlio legittimo: cognome del padre;
Per il figlio naturale:
cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;
cognome del padre, se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
– Figlio naturale non riconosciuto: il cognome viene attribuito dall´Ufficiale dello Stato Civile che provvede anche all´attribuzione del nome nel rispetto delle indicazioni contenute nell´art. 72 dell’Ordinamento dello Stato Civile.
Per i figli degli stranieri, si seguono le norme degli Ordinamenti dei paesi di origine.
Attribuzione e modifica del nome
Caratteristiche del nome:
deve corrispondere al sesso;
può contenere fino ad un massimo di tre elementi onomastici.
La recente normativa prevede, per coloro ai quali sia stato attribuito un nome con più elementi, di dichiarare quale nome si vuole indicare sui certificati anagrafici che dovrà corrispondere all´uso che continuamente se ne farà nel corso della vita.
La dichiarazione viene annotata sull´Atto di Nascita, da parte dell´ufficiale di S.C.
Limiti
– il divieto di scegliere per il neonato lo stesso nome del padre o di un fratello o di una sorella viventi, o cognomi come nomi o, ancora, nomi ridicoli o vergognosi.
–    la possibilità di attribuire nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana, purché siano espressi con le lettere dell´alfabeto italiano aggiungendo, eventualmente, le lettere J, K, X, Y, W, e i segni specifici di alfabeti stranieri. Qualora il dichiarante voglia attribuire al neonato un nome in violazione dei divieti previsti, l´ufficiale dello stato civile è tenuto ad informare della violazione il Procuratore della Repubblica perché emetta il decreto di rettificazione.

Adozione
L´adozione è un rapporto giuridico di filiazione che non si fonda sulla procreazione, ma su un provvedimento del Tribunale per i Minorenni ed è regolata dalla Legge 184/1983.
Nel caso in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato all´estero, occorre un decreto che renda efficace il provvedimento straniero.
In tal caso il minore straniero, a seguito dell´adozione, acquista la cittadinanza italiana.
L´adozione pronunciata all´estero per essere riconosciuta valida dai tribunali italiani a condizione che:
– non sia contraria alle nostre norme in materia di diritti di famiglia e dei minori:
– sia conforme alla disposizione della Convenzione Europea, attestata da una certificazione rilasciata dalla commissione appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio vengono personalmente richieste dagli sposi:
davanti al Sindaco, nel caso di rito civile
davanti al parroco, nel caso di matrimonio con rito concordatario
davanti al Ministro di Culto, nel caso di matrimonio acattolico (per esempio Testimoni di Geova),

Dove si richiedono
In caso di matrimonio concordatario, le pubblicazioni si richiedono al parroco della parrocchia di appartenenza e contemporaneamente, all´ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi.
In tutti gli altri casi si richiedono all´ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi, che provvederà, autorizzato dagli sposi, a richiedere “d´ufficio” la seguente documentazione:
– certificazione relativa alla libertà di stato, cittadinanza e residenza degli sposi;
– copia integrale degli atti di nascita;
– copia integrale dell´atto di morte del coniuge (se vedovi)
-copia integrale dell´atto del precedente matrimonio con l´annotazione dello scioglimento/cessazione degli effetti civili.

Scopo della pubblicazione
– accertare il possesso dei requisiti e delle condizioni per contrarre matrimonio;
–    informare, mediante l´affissione dell´atto nella bacheca delle pubblicazioni per la durata di 8 giorni, sulla volontà degli sposi a voler contrarre matrimonio affinché chiunque sia a conoscenza della presenza di impedimenti, possa presentare opposizione.
Stranieri
Occorre presentare all´ufficio di Stato Civile il certificato di capacità matrimoniale o il nulla osta rilasciato dall´autorità competente del proprio paese d´origine, regolarmente tradotto in lingua italiana e legalizzato, nel quale venga precisato che, secondo il proprio ordinamento giuridico, non vi sono ostacoli al matrimonio, inoltre per i cittadini extracomunitari documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ( Legge 94/2009).Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio (cosiddetto nulla osta)
È rilasciato dal Sindaco, dopo otto giorni di pubblicazione, se non sono state presentate opposizioni, e consente la celebrazione del matrimonio a seconda del culto scelto dagli sposi. Decade dopo 180 giorni qualora il matrimonio non venga celebrato entro tale periodo.

Matrimonio
Con il termine matrimonio si intende sia l´atto che costituisce il vincolo sia il rapporto giuridico che si instaura tra i due coniugi.
Sono importanti: i requisiti per contrarre matrimonio, le forme di celebrazione e a livello giuridico:
– diritti e doveri dei coniugi stessi;
– il regime patrimoniale;
– la separazione;
– lo scioglimento/cessazione degli effetti civili.

Presupposti assolutamente indispensabili per contrarre matrimonio:
Il Matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazioni
Gli sposi non debbono essere dello stesso sesso
Devono dichiarare reciprocamente di volersi prendere come marito e moglie
Il matrimonio deve essere celebrato davanti all´ufficiale dello Stato Civile o al Ministro di Culto
Gli sposi devono essere liberi da ogni altro vincolo matrimoniale
Età per contrarre matrimonio: gli sposi debbono aver compiuto 18 anni, ma possono essere ammessi al matrimonio anche dal 16° anno, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
In ogni caso, l´età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione altrimenti l´ufficiale dello stato civile non potrà procedere.
Celebrazione del matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato secondo diversi riti, tutti regolati da leggi speciali.
Il matrimonio, in qualsiasi rito celebrato, è valido agli effetti civili a condizione che, tassativamente, non ricorrano le seguenti situazioni:
– interdizione per infermità di mente;
– vincolo di un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
– rapporto di parentela tra gli sposi, come previsto dall´art. 87, n. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 del Codice Civile;
– rapporto di affinità tra gli sposi in mancanza di autorizzazione giudiziaria;
– condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell´altro sposo.
Rito civile
La celebrazione avviene davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno degli sposi ma, su richiesta degli sposi, può essere celebrato, per delega, anche in un altro Comune, in una sala aperta al pubblico, di fronte a due testimoni.
Il Sindaco, durante la celebrazione, deve:
– indossare la fascia tricolore,
– leggere gli art. 143, 144 e 147 del Codice Civile;
– ricevere la dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito e moglie e dichiarare gli sposi uniti in matrimonio;
– ricevere la dichiarazione di opzione del regime patrimoniale;
– prendere atto del riconoscimento di figli naturali, ove ci siano;
– sottoscrivere l´atto insieme agli sposi ed ai testimoni.Rito concordatario
È così chiamato per effetto del Concordato stipulato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica nel 1929, produce effetti civili a condizione che:
– vi sia la richiesta di pubblicazione da parte del parroco competente;
– il Sindaco rilasci il nulla osta al matrimonio;
– il matrimonio venga effettivamente trascritto nei registri dello Stato Civile.
Matrimonio di culti acattolici ammessi dallo Stato
– Tavola Valdese
– Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno
– Assemblee di Dio in Italia
– Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
– Unione Cristiana Evangelica Battista d´Italia
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Esistono anche intese tra lo Stato e la Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova e il Credo Buddista. Il Ministro di Culto nominato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e per la celebrazione di un matrimonio deve essere regolarmente autorizzato dal Sindaco competente.
 
Scioglimento/Cessazione effetti civili del matrimonio
È preceduto in ogni caso da sentenza di separazione coniugale, regolarmente passata in giudicato che può essere:
consensuale, quando i coniugi hanno raggiunto un accordo per la separazione
giudiziale, quando i coniugi, in disaccordo tra loro, devono ricorrere ad un procedimento contenzioso.
Lo scioglimento avviene quando il matrimonio è stato celebrato con rito civile.
La cessazione degli effetti civili avviene quando il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario o con rito acattolico. Inoltre, il matrimonio si scioglie o cessano gli effetti civili in conseguenza della morte certa o presunta di uno dei coniugi; in questo caso l´ufficiale dello stato civile deve provvedere alla comunicazione relativa alle variazioni anagrafiche (vedovanza) del coniuge superstite.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili sono pronunciate con sentenza.
Le sentenze suddette, dopo il passaggio in giudicato, vengono annotate nei registri dello Stato Civile dove è stato celebrato il matrimonio.Decesso
La denuncia di morte è la notifica del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l´evento e viene fatta presso l´Ufficio di Stato Civile del Comune dal coniuge del defunto, dai familiari in genere o da un loro delegato, entro 24 ore dal decesso
Documenti necessari:
–    la notifica del decesso rilasciata dal medico curante
–    il certificato del medico necroscopo rilasciato non prima che siano trascorse 15 ore dall´evento.L´Ufficio di Stato Civile provvede alla redazione dell´Atto di morte.
Casi particolari:
Se la morte avviene in ospedale o in istituto, o in collegio o presso altre collettività le Direzioni Sanitarie o amministrative provvedono alla denuncia di morte.
Se la morte avviene per incidente stradale o per cause attribuibili a reati,
occore il nulla osta del Procuratore .

La Cittadinanza Italiana
Si è cittadini italiani: automaticamente:
– iure sanguinis ovvero per filiazione, per cui il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano
– iure soli, ovvero per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
– per adozione
–    per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto.

Si è cittadini italiani a domanda:
– se discendenti da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado;
– se nati sul territorio italiano, ovvero se si è avuta residenza legale ed ininterrotta dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;
– se coniugati/e con cittadino\a italiano\a purchè abbiano avuto la residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure siano trascorsi almeno tre anni se residente all´estero.
–    se residenti ininterrottamente in Italia, purchè la residenza sia regolarmente documentata per 10 anni (naturalizzazione) e non si abbiano condanne penali nei casi indicati dalla legge e non esistano impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

La concessione della cittadinanza ha effetto solo dopo aver prestato giuramento davanti al Sindaco, nel termine di sei mesi dal rilascio del decreto.
Il procedimento per l´acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione è curato dalla Prefettura competente per territorio.
L´istanza di concessione va presentata a:
Prefettura ­ Ufficio Cittadinanza
Corso Monforte, 31 – Milano Tel. 02 77 581/77584335 ­ Fax 02 77584341
Calendario di ricevimento: martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12.00 , il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Rettifiche di Atti di Stato Civile
Chi intende proporre o promuovere la rettificazione di un atto di Stato Civile, per cause intervenute dopo l´evento registrato e abbia un interesse giuridicamente rilevante da tutelare o per correggere errori sostanziali, distintivi della propria identità, deve presentare ricorso al Tribunale competente che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato che viene poi trascritto nei Registri di Stato Civile e annotato nell´atto a cui si riferisce.

Correzioni errori materiali di scrittura
Queste avvengono “d´ufficio” nel Comune dove sono stati registrati gli eventi, previa domanda da parte del diretto interessato all´Ufficiale di Stato Civile, la correzione consiste nell´apporre l´annotazione, a margine degli Atti relativi, comunicando immediatamente l´avvenuta correzione al procuratore .

Copie integrali degli atti di: nascita – matrimonio – morte
Sono fotocopie degli Atti di Stato Civile, contenenti tutte le relative annotazioni. Possono essere richieste da chiunque vi abbia personalmente interesse purchè il rilascio non sia vietato dalla legge.
Chi richiede una copia integrale, nel modulo di richiesta, deve indicare il nome, il cognome e la data di nascita, gli estremi dell´atto, l´uso che intende farne, firmare il modulo e riportare gli estremi del proprio documento d´identità.
La copia integrale va richiesta presso l´ufficio di Stato Civile, è gratuita e si ottiene entro 3 giorni.
Le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte hanno validità per 6 mesi.
Se, allo scadere dei sei mesi, le informazioni in esse contenute sono invariate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo alla copia integrale stessa senza l´obbligo di richiederne un´altra.

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